Rinuncia alla proprietà immobiliare - Cass. SS.UU. n. 23093/2025

Studio Notarile Davide Amara
Rinuncia alla proprietà immobiliare
i punti salienti della recente sentenza della
Corte di Cassazione a SS.UU. n. 23093/2025

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  • La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale, la cui funzione tipica è solo quella di dismettere il diritto.

  • L’unico interesse che ha rilievo è quello dell’autore della dichiarazione di rinuncia.

  • Si tratta di una forma attuativa del potere di disposizione del proprietario.

  • Non rilevano interessi del dominus diversi dall’intenzione puramente abdicatoria.

  • Non richiede il consenso o la conoscenza di nessun altro soggetto.

  • In forza dell’acquisto al patrimonio dello Stato, stabilito dall’art. 827 cod. civ., quest’ultimo diviene vincolato per i soli obblighi gestori sorti dopo la rinuncia, mentre le responsabilità risarcitorie sorte prima restano a carico del rinunciante.

  • Non è riconosciuto allo Stato un “potere di rifiuto eliminativo”,

  • E’ valida indipendentemente da ogni valutazione circa i vantaggi (o gli svantaggi) derivanti nei confronti dello Stato.

  • I creditori del rinunziante potrebbero esperire un’azione revocatoria.

  • E’ atto meritevole, lecito nella causa e nel motivo, non configura rischi di frode alla legge o di abuso del diritto.

  • Costituisce forma di espressione del potere di disposizione del proprietario (in modo pieno ed esclusivo) che non è soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo.

  • Non è sostenibile un controllo giudiziale volto alla tutela demolitoria dell’atto.

  • Non può invocarsi lo scopo della funzione sociale della proprietà (ex art. 42 della Costituzione) per decidere della validità di tale atto.

  • Sono inapplicabili le disposizioni in materia di nullità urbanistiche, conformità catastale e prestazione energetica.